IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento n. 33/2003 r.g. e n. 2050/2002 R.G.N.R. a carico di Mancinelli Cristiano, avv. Cagli imputazione art. 186, secondo e sesto premesso che l'imputato ha eccepito preliminarmente l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20 d.lgs. n. 274/2000 in quanto non prevede che nell'atto di citazione a giudizio debba indicarsi la facolta' dell'imputato di ricorrere a riti alternativi ne' le sanzioni conseguenti a tale carenza. Ritenuto che la Corte costituzionale gia' si e' espressa in caso analogo dichiarando l'illegittimita' dell'art. 552 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la nullita' della citazione a giudizio in quanto mancante della previsione di ricorrere a riti alternativi e che la questione proposta nel caso di specie appare essere pregiudiziale rispetto al giudizio principale. Tenuto conto che la giurisprudenza di merito recentemente formatasi ha ritenuto di poter applicarsi l'art. 162-bis c.p. per taluni reati contravvenzionali in quanto per essi le sanzioni originarie sono state modificate dall'art. 52 d.lgs. n. 274/2000 (vedasi ad esempio il reato di cui all'art. 186 n. 2 d.P.R. n. 285/1992) prevedendo esso pena alternativa; letto anche l'art. 58 d.lgs. n. 274/2000 che equipara a pena detentiva la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilita'; che quindi per tali fattispecie l'imputato, sussistendone i presupposti di legge, puo' essere ammesso all'oblazione. Considerata la rilevanza della questione attenendo essa all'instaurazione del processo, - ritiene questo giudice che la questione non sia manifestamente infondata sussistendo ragionevole dubbio sulla legittimita' costituzionale dell'art. 20, d.lgs. n. 274/2000 per violazione dell'art. 3, primo comma Cost. (per discriminazione rispetto agli imputati citati innanzi al tribunale che sono avvisati della possibilita' a pena di nullita' ex art. 552 c.p.p.); Dell'art. 24, secondo comma Cost. (per diretta violazione del diritto di difesa da parte dell'imputato che non viene messo a conoscenza della facolta' di chiedere l'oblazione); Dell'art. 97, primo comma Cost. (perche' vi e' violazione dei criteri di efficienza a cui dovrebbe essere improntata l'attivita' pubblica in quanto con il mancato avviso l'imputato non viene incentivato ad accedere al rito alternativo);